PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio dei porti turistici e della nautica).

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio dei porti turistici e della nautica, di seguito denominato «Osservatorio».

Art. 2.
(Funzioni dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

          a) verifica periodicamente la qualità e l'efficacia dei servizi offerti nei porti turistici;

          b) valuta i programmi relativi agli interventi strutturali da effettuare nei porti turistici per migliorare i servizi di cui alla lettera a);

          c) in collaborazione con le regioni, le province e i comuni, monitora le aree portuali turistiche e le zone circostanti al fine di valutare le opportunità di sviluppo economico presenti nei diversi territori.

      2. Ai fini di cui al comma 1, l'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

          a) elabora le linee guida e predispone gli studi e la documentazione di supporto eventualmente necessari agli interventi in materia del Ministro dei trasporti e delle altre autorità competenti;

          b) gestisce un'apposita banca dati finalizzata, in particolare, a garantire il coordinamento dei dati raccolti sui porti turistici e a promuovere le collaborazioni tra i soggetti interessati, nonché ad evitare duplicazioni delle ricerche e delle indagini;

 

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          c) presenta annualmente una relazione al Ministro dei trasporti sui singoli porti turistici presenti in Italia, con particolare attenzione alla loro dotazione di strutture, attrezzature e personale, nonché ai servizi offerti;

          d) promuove e diffonde la cultura del mare e della nautica;

          e) presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Art. 3.
(Composizione dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio è composto:

          a) da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti Ministeri:

              1) Ministero dei trasporti;

              2) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

              3) Ministero dell'economia e delle finanze;

              4) Ministero dello sviluppo economico;

              5) Ministero delle infrastrutture;

              6) Ministero dell'università e della ricerca;

          b) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) da un rappresentante del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto-Guardia costiera;

          d) da tre rappresentanti delle associazioni nazionali della portualità turistica e della nautica;

          e) da esperti nominati sulla base di specifiche professionalità.

      2. Il presidente dell'Osservatorio è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i membri di cui al comma 1, lettera a).

 

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      3. I componenti dell'Osservatorio, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per altri quattro anni.

Art. 4.
(Organizzazione).

      1. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Per lo svolgimento delle relative attività l'Osservatorio può, altresì, avvalersi delle strutture e delle risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
      3. L'Osservatorio può stipulare convenzioni con enti, associazioni e università, pubblici e privati, operanti nel settore dei porti turistici e della nautica.

Art. 5.
(Gruppi di lavoro).

      1. Al fine di garantire una migliore funzionalità dell'Osservatorio e in relazione a specifiche esigenze, con provvedimento del Ministero dei trasporti, su proposta motivata del presidente dell'Osservatorio, sono costituiti appositi gruppi di lavoro composti da esperti delle materie in oggetto.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello

 

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stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.